(ANSA) - ROMA, 05 GIU - "Sulle spese di accertamento delle
multe stradali non esistono attualmente criteri oggettivi di
quantificazione fissati dal legislatore e ogni ente locale
agisce secondo la sua piena discrezionalità, spesso perpetrando
evidenti abusi". Lo ha segnalato l'Antitrust durante una recente
audizione in Commissione parlamentare per la tutela dei
consumatori, evidenziando la variabilità di tali costi imposti
dai comuni ai cittadini, che possono raggiungere anche i 15 euro
a sanzione.
Attualmente, sulla base di quanto disposto dall'Agcom la
tariffa complessiva per le spese di notifica degli atti
giudiziari via posta è fissata in modo forfettario in 9,50 euro
e comprende i costi delle comunicazioni connesse (CAN e CAD).
L'articolo 201 comma 4 del Codice della Strada dispone che "le
spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di
chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria". La disposizione in sostanza consente di addebitare
al trasgressore sia le spese di notifica che quelle di
accertamento delle violazioni del Codice della Strada.
Dall'analisi di alcune delibere di giunta comunale eseguita
dall'Antitrust emerge che ciascun comune, nella parte dedicata
alla determinazione delle spese di accertamento, include le più
svariate e diverse voci quali: costi di stampa, postalizzazione,
costi di acquisto e manutenzione dei palmari per la rilevazione
delle infrazioni, manutenzione delle apparecchiature e del
software di gestione del servizio, moduli autoimbustanti,
redazione delle distinte delle raccomandate, visure alle banche
dati della Motorizzazione Civile ecc. L'ammontare delle sole
spese di accertamento che si aggiungono alle spese di notifica
(9,50 euro), varia da un minimo di 2,50 euro a un massimo di 10
euro. In taluni casi - sottolinea l'Autorità garante - la
discrezionalità dei Comuni denota come gli stessi siano giunti
anche a duplicare varie voci di spesa. Ad esempio un Comune
include sia i costi di stampa, sia quelli per cartucce e nastri
stampanti. (ANSA).
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