Il permesso di soggiorno è l’unico documento che consente ad uno straniero di soggiornare legalmente in Italia per lungo periodo. Deve essere richiesto entro 8 giorni lavorativi dalla data di ingresso in Italia.
Ho bisogno del permesso di soggiorno?
Chi è entrato in Italia per soggiorni brevi (ad esempio per motivo di turismo, affari, ecc…), per meno di 90 giorni, non ha bisogno di richiedere un permesso di soggiorno, sia che sia entrato in Italia con un visto Schengen sia che sia entrato senza bisogno di visto.
Diverso è il caso dei cittadini non europei entrati in Italia con un visto nazionale, cioè di lunga durata. Il visto nazionale infatti rappresenta solo l’autorizzazione all’ingresso in Italia. Una volta arrivati in Italia è necessario richiedere il permesso di soggiorno, che è l’unico documento che consenta di soggiornare legalmente in Italia.
I cittadini dell’Unione Europea invece non devono richiedere il permesso di soggiorno. Qualora intendano soggiornare per un periodo superiore a tre mesi, trascorsi tre mesi dall'ingresso dovranno iscriversi all'anagrafe del comune di residenza; per soggiorni inferiori a tre mesi non è più richiesta alcuna formalità.
I familiari extracomunitari del cittadino comunitario devono invece chiedere la carta di soggiorno, presentando domanda presso la Questura della provincia di dimora.
Che cos’è il permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno è un documento che autorizza a soggiornare legalmente in Italia per lunghi periodi. È rilasciato dalla Questura a tutti i cittadini di Paesi che non sono parte dell’Unione Europea se provvisti di regolare visto d’ingresso.
Sul permesso sono sempre indicati il motivo e la durata del soggiorno. Nei permessi di soggiorno che consentono l'esercizio di un'attività lavorativa viene inserita la dicitura "perm. unico lavoro".
Il permesso di soggiorno:
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consente di svolgere le attività che sono indicate nel permesso stesso,
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permette l’accesso ai diritti e ai servizi riconosciuti agli stranieri,
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consente l’iscrizione nelle liste anagrafiche ed il conseguente rilascio della carta di identità e del codice fiscale, con il quale si può richiedere l’assistenza sanitaria, aprire un conto corrente bancario, ecc.
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto al Questore della provincia ove lo straniero si trova entro 8 giorni lavorativi dalla data di arrivo in Italia.
In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno
Se la richiesta è regolare, l’ufficio della Questura, dopo aver eseguito il rilevamento di impronte (“rilievi foto-dattiloscopici”), consegna una copia della richiesta con apposto un timbro dell’ufficio che reca la data della richiesta e l’indicazione del giorno in cui si può effettuare il ritiro del permesso di soggiorno definitivo.
La ricevuta della domanda del permesso di soggiorno è, fino alla consegna del permesso stesso, il documento che attesta la regolarità della sua permanenza in Italia.
In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il cittadino straniero può soggiornare legalmente in Italia.
Laddove sia consentito (ad esempio permessi di soggiorno per motivi di lavoro) può inoltre svolgere regolarmente la propria attività lavorativa, se in possesso della documentazione necessaria: il visto per lavoro e/o le ricevute che attestano l'inoltro della richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
Requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno
Per ottenere il permesso di soggiorno è richiesto il possesso di un regolare visto d'ingresso nel territorio italiano.
Gli eventuali motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (minaccia per l’ordine e la sicurezza, condanne per reati gravi, ecc…) sono gli stessi che impediscono il rilascio del visto nazionale. Dunque a chi è entrato legalmente in Italia con regolare visto di lunga durata normalmente viene rilasciato il permesso di soggiorno.
Durata del permesso di soggiorno
La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro e famiglia è quella prevista dal visto di ingresso. La durata non può comunque essere:
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superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione. Il permesso è rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
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superiore a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato o per ricongiungimento familiare.
Come si richiede il permesso di soggiorno
Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno è necessario presentare:
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il modulo di richiesta;
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il passaporto (o altro documento di viaggio equivalente), in corso di validità con il relativo visto di ingresso, se richiesto;
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una fotocopia del documento stesso;
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4 foto formato tessera, identiche e recenti;
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una marca da bollo da euro 16,00;
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la documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno richiesto;
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il versamento di un contributo compreso tra euro 40 e euro 100
La Questura può disporre un supplemento d’indagine e richiedere, in determinati casi, una integrazione della documentazione che sia idonea a precisare:
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il motivo per cui è richiesto il permesso di soggiorno;
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i mezzi di sussistenza per il periodo di permanenza in Italia.
Dove si richiede il permesso di soggiorno:
La domanda per richiedere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere di regola presentata presso l’Ufficio Immigrazione della Questura. La sede competente è quella del luogo di residenza del cittadino straniero.
Nei casi di richiesta in Questura, lo straniero riceverà una copia della richiesta con apposto un timbro dell’ufficio che reca la data della richiesta e l’indicazione del giorno in cui si può effettuare il ritiro del permesso di soggiorno definitivo. La ricevuta della domanda dovrà essere conservata per mostrarla in Questura al momento del ritiro del permesso di soggiorno.
Le domande di rilascio e rinnovo di permesso di soggiorno possono essere presentate anche presso gli Uffici Postali abilitati se rientrano nelle seguenti tipologie, utilizzando l’apposito kit a banda gialla disponibile presso tutti gli uffici postali, i Patronati e i Comuni abilitati.
Possono essere presentate presso gli Uffici Postali le richieste inerenti alle seguenti tipologie di permessi di soggiorno:
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Adozione
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Affidamento
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Aggiornamento della carta di soggiorno
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Aggiornamento permesso di soggiorno (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto)
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Attesa occupazione
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Attesa riacquisto cittadinanza
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Asilo politico rinnovo
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Carta di soggiorno per stranieri
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Conversione permesso di soggiorno
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Duplicato della carta di soggiorno
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Duplicato Permesso di soggiorno
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Famiglia
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Famiglia minore 14-18 anni
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Lavoro Autonomo
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Lavoro Subordinato
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Lavoro casi particolari previsti
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Lavoro subordinato-stagionale
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Missione
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Motivi Religiosi
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Residenza elettiva
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Ricerca scientifica
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Status apolide rinnovo
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Studio
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Tirocinio formazione professionale
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Turismo
Nei casi di richiesta del permesso di soggiorno presso gli uffici postali, lo straniero riceverà una lettera raccomandata di convocazione, rilasciata dall’ufficio postale contestualmente alla consegna della documentazione, contenente la data, l’ora e l’Ufficio Immigrazione della Questura dove recarsi per effettuare i rilievi foto dattiloscopici (impronte digitali). Inoltre, riceverà un SMS riassuntivo delle informazioni sulla convocazione.
Per verificare lo stato di lavorazione della domanda alle Poste, si può consultare il sito “www.portaleimmigrazione.it” e, sul sito “http://questure.poliziadistato.it/stranieri/?mime=1&lang=IT”, potrà verificare la disponibilità degli uffici per poter ritirare il permesso di soggiorno.
Rinnovo del permesso di soggiorno
La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere presentata presso il Questore della provincia di dimora almeno 60 giorni prima della scadenza o entro e non oltre 60 giorni dalla data di scadenza.
Per la richiesta di rinnovo bisogna essere in possesso dei requisiti previsti per il tipo di permesso di soggiorno che si richiede: lavoro, motivi familiari, studio, ecc. La domanda si presenta tramite i kit postali oppure con l'assistenza degli Uffici comunali predisposti oppure dei Patronati.
Nel caso in cui non si sia in possesso di uno o più requisiti necessari per il rilascio, il permesso di soggiorno viene rifiutato. Se invece il permesso era stato rilasciato ma non si è più in possesso dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio, il permesso viene revocato.
Nell'adottare il provvedimento di rifiuto, di revoca o di diniego di rinnovo, si tiene presente i vincoli familiari dell'interessato nel territorio italiano. Qualora il motivo della revoca o del diniego di rinnovo sia legato a motivi di pericolosità, si tiene conto anche di eventuali condanne per reati penali.
Quanto costa il permesso di soggiorno
Vedi: https://questure.poliziadistato.it/it/Catanzaro/articolo/12365943fb9ee2aeb814823864
Con il Decreto del 5 maggio 2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno, entrato in vigore il 9 giugno 2017, sono stati rideterminati i contributi per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
I nuovi importi dei contributi a carico degli stranieri maggiorenni sono pari a:
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euro 40,00 per permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e fino ad un anno;
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euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e fino a due anni;
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euro 100,00 per permessi di soggiorno UE di lungo periodo e per i permessi di soggiorno per i dirigenti e i lavoratori specializzati.
La ricevuta di pagamento del nuovo contributo deve essere esibita al momento della convocazione in Questura per l’acquisizione delle impronte digitali.
Il contributo è dovuto sia per le nuove richieste di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, sia per le richieste presentate prima della data del 9 giugno 2017 che siano ancora in fase istruttoria o per cui non sia ancora avvenuta la consegna del permesso allo straniero
Restano esclusi dal contributo i permessi di soggiorno per:
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i minori di 18 anni
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i cittadini stranieri che sono in Italia per cure mediche e ai loro accompagnatori,
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i richiedenti il duplicato o la conversione di permesso di soggiorno in corso di validità,
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i richiedenti asilo, protezione sussidiaria e motivi umanitari,
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i titolari di protezione internazionale che richiedono il permesso di soggiorno UE di lungo periodo,
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le carte di soggiorno per i familiari di cittadini comunitari emesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 30 del 2007.
Per tutti i casi rimangono, comunque, dovuti i seguenti costi per richiedere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno:
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30,00 euro per l’assicurata a Poste Italiane;
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16,00 euro per la marca da bollo;
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30,46 euro per il permesso di soggiorno – PSE 380, a titolo di contributo per la stampa del documento elettronico, da versare sul conto corrente postale n. 67422402 intestato a Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro con causale "importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico";
Se viene richiesto il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, utilizzando un unico kit di Poste Italiane per uno stesso nucleo familiare, deve essere allegata la ricevuta del versamento di 30,46 euro per ciascun componente il nucleo familiare.
Guida redatta da:
D.ssa Maria Elena Arguello (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.)
in collaborazione con
Federica Gaida